Corte costituzionale
Ordinanza n. 324/2002
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 324/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:324
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27118
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale, per i procedimenti in cui sia persona offesa un magistrato, si applichi anche ai procedimenti nei quali detta qualità sia attribuita «ad una istituzione giudiziaria nel suo complesso» e non al singolo magistrato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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