Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/2002

Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 324

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
324/2002
Data di deposito
5 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:324

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27118

Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale, per i procedimenti in cui sia persona offesa un magistrato, si applichi anche ai procedimenti nei quali detta qualità sia attribuita «ad una istituzione giudiziaria nel suo complesso» e non al singolo magistrato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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