Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/2002

Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 316

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
316/2002
Data di deposito
4 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:316

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27145

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio. Infatti la norma censurata non comporta alcuna «incongrua» privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito: sicché non risulta leso il diritto di difesa dell'imputato né sussiste la supposta disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità. - Per una situazione analoga, ma riferita all'art. 522, quarto comma, del codice di procedura penale del 1930, v. citata sentenza n. 41/1965. - Sempre in tema di diritto di difesa e doppia istanza di giudizio, v. citata ordinanza n. 109/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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