Corte costituzionale
Ordinanza n. 314/2002
Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 314/2002
- Data di deposito
- 4 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, (introdotto da), legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 9, legge n. 149 del 28 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27117
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149 - 'recte': art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti di un minore. La norma non può infatti essere applicata nel giudizio 'a quo' essendo stabilita, dal decreto legge n. 150 del 2001 (convertito con modificazioni nella legge n. 240 del 2001), la vigenza in via transitoria delle disposizioni processuali, di cui alla precedente legge n. 184 del 1983, fino al 30 giugno 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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