Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/2002

Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
314/2002
Data di deposito
4 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, (introdotto da), legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 9, legge n. 149 del 28 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27117

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149 - 'recte': art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti di un minore. La norma non può infatti essere applicata nel giudizio 'a quo' essendo stabilita, dal decreto legge n. 150 del 2001 (convertito con modificazioni nella legge n. 240 del 2001), la vigenza in via transitoria delle disposizioni processuali, di cui alla precedente legge n. 184 del 1983, fino al 30 giugno 2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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