Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/2002

Corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
300/2002
Data di deposito
28 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 27113

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di un fatto costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela non è stata presentata. Nella specie, la questione è stata sollevata dal giudice 'a quo' nel corso di un procedimento di sorveglianza promosso d'ufficio, al fine della revoca, del tutto eventuale, della liberazione anticipata del condannato, ma, come peraltro si evince dall'art. 103 del regolamento penitenziario, l'ordinamento non tollera, in tale materia, inchieste o accertamenti «preliminari» e configura la condanna, non più come condizione necessaria e sufficiente per la revoca della liberazione anticipata, bensì come «presupposto» che legittima l'inizio del relativo procedimento. - V. la richiamata sentenza n. 186/1995, che interpreta nello stesso senso l'art. 103 del regolamento penitenziario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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