Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/2002
Corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/2002
- Data di deposito
- 28 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:300
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 27113
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di un fatto costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela non è stata presentata. Nella specie, la questione è stata sollevata dal giudice 'a quo' nel corso di un procedimento di sorveglianza promosso d'ufficio, al fine della revoca, del tutto eventuale, della liberazione anticipata del condannato, ma, come peraltro si evince dall'art. 103 del regolamento penitenziario, l'ordinamento non tollera, in tale materia, inchieste o accertamenti «preliminari» e configura la condanna, non più come condizione necessaria e sufficiente per la revoca della liberazione anticipata, bensì come «presupposto» che legittima l'inizio del relativo procedimento. - V. la richiamata sentenza n. 186/1995, che interpreta nello stesso senso l'art. 103 del regolamento penitenziario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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