Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2002

Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/2002
Data di deposito
30 gennaio 2002
Data di decisione
16 gennaio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:3

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26767

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., non prevederebbe l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e che fissa l’udienza per l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. Infatti, il rimettente mostra consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma censurata altri significati conformi a Costituzione, sicché la questione appare sollevata all’evidente e improprio fine di sollecitare un’attività interpretativa della Corte, che spetta invece al giudice 'a quo'. - Sulla possibilità per il giudice di pervenire, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi, ad una lettura della norma 'secundum Constitutionem' anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, v. ordinanze n. 367/2001 e n. 158/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze