Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2002
Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2002
- Data di deposito
- 30 gennaio 2002
- Data di decisione
- 16 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:3
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26767
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., non prevederebbe l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e che fissa l’udienza per l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. Infatti, il rimettente mostra consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma censurata altri significati conformi a Costituzione, sicché la questione appare sollevata all’evidente e improprio fine di sollecitare un’attività interpretativa della Corte, che spetta invece al giudice 'a quo'. - Sulla possibilità per il giudice di pervenire, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi, ad una lettura della norma 'secundum Constitutionem' anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, v. ordinanze n. 367/2001 e n. 158/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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