Corte costituzionale
Ordinanza n. 297/2002
Corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 297/2002
- Data di deposito
- 28 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
- art. 513, codice di procedura penale
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27110
Manifesta inammissibilità, per prospettazione ancipite delle censure da parte del giudice 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella sua totalità, ovvero «nella sola parte» in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento, «ovvero», ancora, dell'art. 513 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - V., per identica questione, l'ordinanza citata n. 88/2002; cfr., 'ex plurimis', ordinanze citate n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000 nonché n. 378/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio
2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, e dell'art. 513 del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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