Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/2002

Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/2002
Data di deposito
20 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 143, numero 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 27096

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Infatti sotto nessuno dei profili prospettati la norma censurata, la quale disciplina non irragionevolmente le condizioni per la rimozione delle incapacità del fallito, reca lesione alla Costituzione, in quanto: a) il fallito non è privato della possibilità di esercitare una nuova impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale; b) differenze di trattamento tra falliti non possono derivare da pretese disparità di mero fatto ovvero da circostanze contingenti e accidentali; c) disparità di trattamento tra imprenditore individuale e amministratore di società di capitali sarebbero, in ogni caso, ascrivibili alle norme che non estendono all'amministratore di società fallita le incapacità personali previste per l'imprenditore individuale fallito; d) limiti alla segretezza della corrispondenza e alla libertà di movimento del fallito non possono, all'evidenza, protrarsi fino alla pronuncia di riabilitazione, venendo meno alla chiusura della procedura. - Per la precedente decisione di non fondatezza, qui richiamata, v. sentenza n. 549/2000. - Sulle disparità di mero fatto escludenti questioni di costituzionalità, v. sentenze n. 175/1997, n. 417/1996, n. 295 e n. 188/1995 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di

Siena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze