Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/2002
Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 143, numero 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 27096
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Infatti sotto nessuno dei profili prospettati la norma censurata, la quale disciplina non irragionevolmente le condizioni per la rimozione delle incapacità del fallito, reca lesione alla Costituzione, in quanto: a) il fallito non è privato della possibilità di esercitare una nuova impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale; b) differenze di trattamento tra falliti non possono derivare da pretese disparità di mero fatto ovvero da circostanze contingenti e accidentali; c) disparità di trattamento tra imprenditore individuale e amministratore di società di capitali sarebbero, in ogni caso, ascrivibili alle norme che non estendono all'amministratore di società fallita le incapacità personali previste per l'imprenditore individuale fallito; d) limiti alla segretezza della corrispondenza e alla libertà di movimento del fallito non possono, all'evidenza, protrarsi fino alla pronuncia di riabilitazione, venendo meno alla chiusura della procedura. - Per la precedente decisione di non fondatezza, qui richiamata, v. sentenza n. 549/2000. - Sulle disparità di mero fatto escludenti questioni di costituzionalità, v. sentenze n. 175/1997, n. 417/1996, n. 295 e n. 188/1995 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di
Siena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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