Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/2002

Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/2002
Data di deposito
20 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:264

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27092

Un interesse meramente eventuale, e quanto mai generico rispetto al 'thema decidendum', del soggetto che non è parte nel giudizio incidentale 'a quo', non è sufficiente a legittimarne l'intervento nel giudizio di costituzionalità. - Cfr. ordinanza allegata alla sentenza n. 248/1997, nonché, più di recente, sentenza n. 333/2001 e ordinanze n. 145 e n. 36/2002, n. 456/2000 e n. 129/1998.

Massima n. 27093

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione - nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova». La questione difetta, infatti, di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel momento in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione della questione, aveva già definito la procedura ex art. 299 cod. proc. pen. nel respingere la richiesta di revoca della custodia cautelare, così esaurendo il proprio potere decisorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze