Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/2002
Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:264
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27092
Un interesse meramente eventuale, e quanto mai generico rispetto al 'thema decidendum', del soggetto che non è parte nel giudizio incidentale 'a quo', non è sufficiente a legittimarne l'intervento nel giudizio di costituzionalità. - Cfr. ordinanza allegata alla sentenza n. 248/1997, nonché, più di recente, sentenza n. 333/2001 e ordinanze n. 145 e n. 36/2002, n. 456/2000 e n. 129/1998.
Massima n. 27093
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione - nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova». La questione difetta, infatti, di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel momento in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione della questione, aveva già definito la procedura ex art. 299 cod. proc. pen. nel respingere la richiesta di revoca della custodia cautelare, così esaurendo il proprio potere decisorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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