Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/2002
Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944
Parametri
Massime
Massima n. 27047
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 48 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari del Consiglio dell'ordine degli avvocati si proceda mediante elezioni suppletive, anziché mediante il recupero del primo dei non eletti. Infatti - premesso che la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole - il sistema elettorale plurinominale vigente nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, ha un carattere fortemente personalistico, sicché il legislatore ha non irragionevolmente ritenuto di privilegiare il ricorso ad elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari rispetto all'istituto della surrogazione, il quale, comportando il subingresso di un non eletto sulla base del criterio puramente numerico dei voti riportati, postula una sostanziale fungibilità tra tutti i candidati e perciò svaluta l'elemento personale della scelta, che costituisce la ragione d'essere del sistema elettorale. - In tema di principio di eguaglianza del voto, cfr. citate sentenze n. 107/1996, n. 429/1995 e n. 43/1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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