Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2002

Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/2002
Data di deposito
14 giugno 2002
Data di decisione
5 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 383 del 18 ottobre 2001
  • art. 69, comma 1, lettera i), legge n. 342 del 21 novembre 2000
  • art. 17, decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990
  • art. 16, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990
  • art. 15, decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990
  • art. 16, decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990
  • art. 14, decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990
  • art. 18, decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990
  • art. 19, decreto legislativo n. 346 del 31 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27072

Le sopravvenute modifiche legislative (art. 69, comma 1, lettera i), della legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383) incidenti sulla norma censurata e, più in generale, sulla materia delle successioni, non hanno effetto sul giudizio di costituzionalità dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 1990, n. 346, in quanto applicabili esclusivamente alle successioni aperte in date posteriori alle ordinanze di rimessione.

Massima n. 27073

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione nella parte in cui dispone che, ai fini del calcolo della imposta sulle successioni, la base imponibile - quanto alle partecipazioni societarie non quotate - è determinata in misura proporzionale al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Infatti - posto che la determinazione dei fatti espressivi di capacità contributiva e la individuazione dei relativi criteri di valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà - la norma censurata appare: a) ragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilità, per l'acquirente 'mortis causa', di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; b) giustificata rispetto ad altri cespiti con differenti caratteristiche (partecipazioni quotate e beni immobili); c) conforme al criterio direttivo secondo il quale l'imposta è commisurata al valore netto dei beni caduti in successione (essendo il bilancio della società e l'inventario dei beni ad essa appartenenti gli strumenti funzionalmente destinati a rappresentare il valore netto della stessa società e, di conseguenza, quello delle singole quote di partecipazione). - Sulla discrezionalità del legislatore v. citate sentenze n. 156/2001 e n. 362/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona e, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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