Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/2002

Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
240/2002
Data di deposito
14 giugno 2002
Data di decisione
5 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione siciliana n. 9 del 12 gennaio 1993
  • art. 30, legge della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 1985
  • art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana n. 11 del 6 luglio 1990
  • art. 31, legge della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 1985
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 9 del 12 gennaio 1993
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 9 del 12 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 27065

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto il rimettente non motiva in alcun modo circa l'applicabilità nel giudizio 'a quo' di tale disposizione, che - disciplinando le modalità di applicazione delle disposizioni derogatorie in materia previdenziale - appare del tutto estranea sia al quadro normativo nel quale si collocano le altre disposizioni censurate, sia all'insieme delle argomentazioni svolte nell'atto di rimessione, con riferimento alla questione relativa al trattamento giuridico-economico riservato al personale tecnico in servizio presso i Comuni siciliani. - V., in senso dispositivo analogo, il richiamo alle ordinanze n. 446, n. 417 e n. 407/2001.

Massima n. 27066

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sull'assunto di una ingiustificata disparità nel trattamento giuridico-economico che le disposizioni censurate avrebbero riservato al personale tecnico in servizio presso i Comuni siciliani - assunto con contratti inizialmente a termine - rispetto ai professionisti immessi in ruolo presso gli uffici regionali del Genio civile. Infatti - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - la disciplina contestata in fonda, non già sulla omogeneità, ma sulla differenziazione dei compiti svolti dalle due categorie di tecnici, sicché non è arbitraria la scelta legislativa di correlare i trattamenti giuridico-retributivi a quelli riservati ai dipendenti degli enti di rispettiva appartenenza e di subordinare inoltre l'immissione nei ruoli regionali alla previa valutazione dell'oggettiva necessità di personale. - V., per quanto riguarda il bilanciamento tra l'interesse al sostegno dell'occupazione e gli interessi della pubblica amministrazione, il richiamo alle sentenze n. 141/1999, n. 217, n. 153 e n. 59/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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