Corte costituzionale
Ordinanza n. 235/2002
Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 235/2002
- Data di deposito
- 7 giugno 2002
- Data di decisione
- 3 giugno 2002
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:235
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 439 del 30 dicembre 1989
- art. 31, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 33, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Parametri
- art. 4, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 128, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 9, comma 2, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 11, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 27040
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 118 e 128 della Costituzione, concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica in base ad un procedimento che non prevede la partecipazione dei cittadini interessati e l'intervento degli enti locali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, tra l'altro, con gli artt. 4 e 9, comma 2, ha rispettivamente sostituito il testo dell'art. 118 Cost. ed abrogato l'art. 128 Cost., sicché - secondo un principio più volte affermato - il giudice rimettente deve riesaminare, sotto ogni profilo, i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo. - V., per tutte, citate ordinanze n. 166/2002 e n. 165/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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