Corte costituzionale
Ordinanza n. 231/2002
Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 231/2002
- Data di deposito
- 7 giugno 2002
- Data di decisione
- 3 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 5, (combinato disposto), legge n. 689 del 24 novembre 1981
- [art. 22, terzo comma e 23, secondo e quarto comma], legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 23, comma 4, (combinato disposto), legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 23, comma 5, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 23, comma 4, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 27035
La norma alla quale si correla la questione non è contenuta nei commi dell'art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, evocati dal rimettente, ma si ricava dal combinato disposto dell'art. 22, quarto e quinto comma, onde la questione va evidentemente riferita a questi due commi, così correggendosi la palese erroneità dell'indicazione normativa, in cui è incorsa l'ordinanza.
Massima n. 27036
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opponente, il quale proponga l'opposizione a sanzione amministrativa con esercizio della facoltà di difesa personale e senza fare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, debba ricevere tutte le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, anziché nella sua residenza anagrafica. Infatti, con riguardo al parametro costituzionale dell'art. 24, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione. I parametri costituzionali dell'art. 3 e dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione risultano, invece, invocati del tutto apoditticamente. - Cfr. citata ordinanza n. 42/1998, e successiva sentenza n. 431/1992, concernenti la mancata previsione di una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte opponente in un Comune sito nel circondario del giudice adito (allora il pretore), piuttosto che nel Comune sede di quel giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma [rectius dell'art. 23, quarto e quinto comma], della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione con tutte le ordinanze in epigrafe ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, con le sole ordinanze iscritte ai nn. 475 e 564 r.o. del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.
F.to:
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze