Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/2002

Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/2002
Data di deposito
7 giugno 2002
Data di decisione
3 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:231

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27035

La norma alla quale si correla la questione non è contenuta nei commi dell'art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, evocati dal rimettente, ma si ricava dal combinato disposto dell'art. 22, quarto e quinto comma, onde la questione va evidentemente riferita a questi due commi, così correggendosi la palese erroneità dell'indicazione normativa, in cui è incorsa l'ordinanza.

Massima n. 27036

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opponente, il quale proponga l'opposizione a sanzione amministrativa con esercizio della facoltà di difesa personale e senza fare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, debba ricevere tutte le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, anziché nella sua residenza anagrafica. Infatti, con riguardo al parametro costituzionale dell'art. 24, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione. I parametri costituzionali dell'art. 3 e dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione risultano, invece, invocati del tutto apoditticamente. - Cfr. citata ordinanza n. 42/1998, e successiva sentenza n. 431/1992, concernenti la mancata previsione di una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte opponente in un Comune sito nel circondario del giudice adito (allora il pretore), piuttosto che nel Comune sede di quel giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma [rectius dell'art. 23, quarto e quinto comma], della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione con tutte le ordinanze in epigrafe ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, con le sole ordinanze iscritte ai nn. 475 e 564 r.o. del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze