Corte costituzionale
Ordinanza n. 228/2002
Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 228/2002
- Data di deposito
- 29 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 maggio 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:228
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Piemonte del 29 febbraio 2000
Parametri
- art. 1, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 117, Costituzione
- art. 35, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 127, Costituzione
- art. 114, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 112, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 115, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 113, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 32, Costituzione
- art. 14, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 2, Costituzione
- art. 34, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 2, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 5, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 3, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 33, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 27059
E' improcedibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge riapprovata dal Consiglio regionale del Piemonte il 29 febbraio 2000, impugnata per aver introdotto disposizioni limitative di alcune pratiche terapeutiche (in particolare, terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale e altri interventi di psicochirurgia), ritenendosi con ciò lesi sia l'autonomia scientifica e professionale dei sanitari, sia il principio della volontarietà dei trattamenti sanitari sia le competenze dello Stato con riguardo alla disciplina dei diritti fondamentali della salute. Il ricorso di cui è questione è stato infatti introdotto ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione - che consentiva l'impugnazione governativa della legge regionale una volta deliberata ma non ancora promulgata -; ricorso, quindi, non più ammissibile ai sensi del nuovo testo dello stesso art. 127 - in vigore dopo la sostituzione operata con l'art. 8 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - il quale, ora, prevede che il ricorso governativo in via principale nei confronti di leggi regionali debba avere ad oggetto leggi già promulgate e pubblicate. - V., analogamente, sentenza n. 17/2002; ordinanze n. 65/2002, n. 182/2002 (qui citate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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