Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:190
Norme oggetto del giudizio
- tariffa allegata, voce 23, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- art. 8, comma 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 26 luglio 1997
- art. 5, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 26 luglio 1997
- art. 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 26 luglio 1997
- art. 8, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 26 luglio 1997
- art. 6, comma 1, lettera g), legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 26 luglio 1997
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 30, trattato unione europea
- art. 52, trattato unione europea
- art. 9, legge n. 217 del 17 maggio 1983
- art. 59, trattato unione europea
Massime
Massima n. 26952
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sollevata, in riferimento agli articoli 11, 41, 117, in relazione all’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e 120 della Costituzione. Successivamente all’ordinanza di rimessione infatti, la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Voce sopra indicata nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale. - V. sentenza n. 339/2001.
Massima n. 26953
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, comma 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 per una nuova valutazione della rilevanza essendo stata approvata e promulgata la legge della Regione Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46, attualmente in vigore, la quale ha innovato alla disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto tutti i profili che il rimettente ha sottoposto all’esame della Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli articoli 11, 41, 117, in relazione all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) Ordina la restituzione al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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