Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/2002

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
179/2002
Data di deposito
10 maggio 2002
Data di decisione
6 maggio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:179

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26946

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui esclude la tutela 'ante causam' e la conseguente applicabilità dell’art. 700 e degli artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice amministrativo, atteso che dal completo sistema di tutela delineato dalla citata legge n. 205 del 2000, anche di urgenza e cautelare, che riguarda tutte le posizioni azionabili davanti al giudice amministrativo, senza distinzione tra interessi legittimi o diritti soggettivi tutelabili, si esclude l’applicabilità di altri istituti propri del processo civile e, quindi, che si possa configurare una esigenza (rilevante sul piano costituzionale) di intervento additivo sulle norme relative ai procedimenti di urgenza della procedura civile.

Massima n. 26947

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 700 cod. proc. civ. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, laddove espressamente prevede che la tutela 'ante causam' sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, solo ai diritti soggettivi e non agli interessi legittimi, atteso che, il legislatore nella sua discrezionalità – con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o non palese arbitrarietà – può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali. Deve infine escludersi che la pubblica amministrazione si trovi, in ordine al sistema delle misure cautelari del processo amministrativo, in una posizione privilegiata che non contempli la possibilità di intervento, anche immediato, del giudice con misure cautelari provvisorie o che comunque limiti la effettività della tutela, sempre prevista per il sistema italiano, avanti ad un organo giurisdizionale. - Cfr. ordinanza n.343/2001. - Cfr. per l’autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, ordinanze n. 30/2000 e n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998. - Cfr. sulla provvedimenti di urgenza 'ante causam' nel processo amministrativo sentenza n. 190/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con la ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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