Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/2002

Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
158/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-bis, comma 7, bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 3, comma 65, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26967

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione e riguardante i criteri di liquidazione dell'indennità, in caso di occupazioni illegittime di suoli agricoli, i quali determinerebbero una differenziazione 'in peius' in danno del privato proprietario di aree agricole, che subisca l'occupazione, rispetto a quello che subisca una regolare procedura espropriativa. Infatti il giudice rimettente non motiva in ordine alla scelta interpretativa da lui operata senza tener in alcun conto sia il sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale del giudice della legittimità in ordine al differente trattamento, ai fini delle indennità dovuta in caso di espropriazione o di occupazione senza titolo, tra aree edificabili e suoli agricoli o non edificabili, sia le pronunce del giudice costituzionale sulla stessa norma. - V. sulla stessa norma, sentenza n. 148/1999; ordinanze n. 208 e n. 396/1999; per il calcolo dell'indennità espropriativa, v. ordinanza n. 444/2000 (tutte richiamate). - Sul principio dell'onere di una interpretazione adeguatrice, v. ordinanze n. 277/2000; n. 147/1998 e n. 63/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze