Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2002

Corte cost., ord. 22 aprile 2002, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/2002
Data di deposito
22 aprile 2002
Data di decisione
11 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26937

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, nella parte in cui tale norma - non prevedendo la notificazione ('recte': comunicazione) al convenuto contumace del provvedimento che dispone la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione - comporterebbe la lesione del principio del giusto processo, di quello di legalità e del diritto di difesa. Contrariamente all'avviso espresso dal rimettente, deve infatti ritenersi che l'art. 292 cod. proc. civ., contenente l'elencazione tassativa degli atti che devono essere comunicati al contumace, sia stato tacitamente modificato dalla norma denunciata e sia, conseguentemente, integrabile con la previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace, rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione. - Sull'onere, per il rimettente, di ricercare interpretazioni adeguate o conformi a Costituzione, v. sentenza n. 242/1999 e ordinanze n. 3 e n. 158/2000, nonché sentenza n. 200/1999 (qui citate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge

22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del

contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e

istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari),

sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo

comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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