Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2002
Corte cost., ord. 22 aprile 2002, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2002
- Data di deposito
- 22 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 292, codice di procedura civile
- art. 13, comma 2, numero, recte:, legge n. 276 del 22 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26937
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, nella parte in cui tale norma - non prevedendo la notificazione ('recte': comunicazione) al convenuto contumace del provvedimento che dispone la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione - comporterebbe la lesione del principio del giusto processo, di quello di legalità e del diritto di difesa. Contrariamente all'avviso espresso dal rimettente, deve infatti ritenersi che l'art. 292 cod. proc. civ., contenente l'elencazione tassativa degli atti che devono essere comunicati al contumace, sia stato tacitamente modificato dalla norma denunciata e sia, conseguentemente, integrabile con la previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace, rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione. - Sull'onere, per il rimettente, di ricercare interpretazioni adeguate o conformi a Costituzione, v. sentenza n. 242/1999 e ordinanze n. 3 e n. 158/2000, nonché sentenza n. 200/1999 (qui citate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge
22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari),
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo
comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze