Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2002
Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2002
- Data di deposito
- 12 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 479 del 16 dicembre 1999
- art. 2, comma 1, legge n. 479 del 16 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26874
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - in riferimento agli artt. 3, 24, e 25, primo comma della Costituzione - nella parte in cui, con riguardo ai giudizi civili già pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 e rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, è prevista la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Infatti la garanzia del giudice naturale non può ritenersi compromessa dalla deroga ai criterî generali di ripartizione della competenza per territorio prevista dalla norma denunciata, introdotta dal legislatore - nell'esercizio della sua discrezionale valutazione - con finalità di semplificazione e di riduzione dei disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio. - Sul trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999, v. anche ordinanza n. 152/2001 (citata). - Sui criterî che assicurano il rispetto del principio del giudice naturale, cfr. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998; sul bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nell'individuazione del giudice competente, ordinanza n. 152/2001, n. 51/1997 e n. 143/1996 (tutte, qui citate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rutigliano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze