Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/2002
Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/2002
- Data di deposito
- 12 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- legge n. 243 del 19 luglio 1993
- art. 14, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
- art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 215, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 26925
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, in materia di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, la base retributiva per la liquidazione della rendita medesima, non più con riferimento alla retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del testo unico n. 1124 del 1965, ma al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 dello stesso testo unico. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (non valicato nel caso in esame). - Sul punto della successione delle leggi nel tempo v. citata sentenza n. 376/2001, mentre sulla disciplina transitoria v. citata ordinanza n. 327/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993,
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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