Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2002

Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/2002
Data di deposito
12 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • legge n. 243 del 19 luglio 1993
  • art. 14, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
  • art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 215, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 26925

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, in materia di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, la base retributiva per la liquidazione della rendita medesima, non più con riferimento alla retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del testo unico n. 1124 del 1965, ma al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 dello stesso testo unico. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (non valicato nel caso in esame). - Sul punto della successione delle leggi nel tempo v. citata sentenza n. 376/2001, mentre sulla disciplina transitoria v. citata ordinanza n. 327/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993,

n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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