Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/2002
Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/2002
- Data di deposito
- 10 aprile 2002
- Data di decisione
- 8 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, numero 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 21 dicembre 1984
- art. 6, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 21 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 26906
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del 1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali. Infatti la norma censurata per il suo carattere meramente regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità. - Sulla inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme regolamentari, v. citate sentenza n. 427/2000 e ordinanze nn. 328/2000 e 430/1999. - In tema di motivazione sulla non manifesta infondatezza e, particolarmente, sulla necessità di un autonomo e specifico giudizio del rimettente, v. citata ordinanza n. 556/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R.
21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per
l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle finanze), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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