Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/2002

Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/2002
Data di deposito
10 aprile 2002
Data di decisione
8 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, numero 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 21 dicembre 1984
  • art. 6, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 21 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 26906

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del 1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali. Infatti la norma censurata per il suo carattere meramente regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità. - Sulla inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme regolamentari, v. citate sentenza n. 427/2000 e ordinanze nn. 328/2000 e 430/1999. - In tema di motivazione sulla non manifesta infondatezza e, particolarmente, sulla necessità di un autonomo e specifico giudizio del rimettente, v. citata ordinanza n. 556/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R.

21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per

l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il

personale del Ministero delle finanze), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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