Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2002

Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/2002
Data di deposito
10 aprile 2002
Data di decisione
8 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:101

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 479 del 16 dicembre 1999
  • art. 34, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 26871

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione probatoria; questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, deducendosi sia la diversità di trattamento di situazioni del tutto analoghe sia la violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice. Infatti, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, trova conferma il principio - già affermato nella decisione n. 186 del 1992, cui il rimettente pure si appella - secondo cui il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, è chiamato a stabilire soltanto se la prova sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, operando così una valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato; valutazione di merito che, d'altro canto, non ricorre neppure a causa della mera conoscenza, da parte del giudice, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. - Sulla necessaria previa valutazione contenutistica, di merito, al fine di stabilire l'incompatibilità con la funzione di giudizio, v. sentenza n. 186/1992, sentenze n. 131/1996, n. 455/1994, n. 502/1991, nonché ordinanza n. 152/1999 (qui richiamate). - Sulla sostanziale conferma, da parte della legge costituzionale che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 111 Cost., dei principî già desumibili dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, v. ordinanza n. 112/2001; v. inoltre sentenza n. 283/2000 e ordinanza n. 167/2001 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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