Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2002
Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2002
- Data di deposito
- 10 aprile 2002
- Data di decisione
- 8 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:101
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 479 del 16 dicembre 1999
- art. 34, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 26871
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione probatoria; questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, deducendosi sia la diversità di trattamento di situazioni del tutto analoghe sia la violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice. Infatti, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, trova conferma il principio - già affermato nella decisione n. 186 del 1992, cui il rimettente pure si appella - secondo cui il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, è chiamato a stabilire soltanto se la prova sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, operando così una valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato; valutazione di merito che, d'altro canto, non ricorre neppure a causa della mera conoscenza, da parte del giudice, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. - Sulla necessaria previa valutazione contenutistica, di merito, al fine di stabilire l'incompatibilità con la funzione di giudizio, v. sentenza n. 186/1992, sentenze n. 131/1996, n. 455/1994, n. 502/1991, nonché ordinanza n. 152/1999 (qui richiamate). - Sulla sostanziale conferma, da parte della legge costituzionale che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 111 Cost., dei principî già desumibili dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, v. ordinanza n. 112/2001; v. inoltre sentenza n. 283/2000 e ordinanza n. 167/2001 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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