Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2001
Corte cost., sent. 4 aprile 2001, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2001
- Data di deposito
- 4 aprile 2001
- Data di decisione
- 21 marzo 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:96
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 47, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
- art. 47, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 4, comma 4, lett.b n.1, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Massime
Massima n. 26139
Qualora il giudice rimettente dubiti della legittimità costituzionale della norma contenuta in una legge delega, il giudizio di legittimità costituzionale non può estendersi anche alla norma interposta di cui alla legge delega (nella specie, legge n. 421 del 1992), in assenza di una specifica e diretta denuncia. M.R.
Massima n. 26146
Inammissibilità della quetione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non ha imposto ai Comuni alcun limite nella determinazione delle nuove tariffe. La doglianza è infatti prospettata in termini generici, giacché il rimettente si limita ad assumere la sussistenza di "effetti contributivi perversi", senza precisare sotto quale profilo il parametro costituzionale invocato risulterebbe inciso dalla norma impugnata. - Sulla applicabilità del principio della capacità contributiva soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si possa determinare divisibilmente, v. sentenza n. 62/1977. M.R.
Massima n. 26147
La finalità di una revisione ed armonizzazione dei tributi locali, nel settore specifico delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata perseguita dal legislatore delegante attraverso l'enunciazione di una pluralità di principi e criteri direttivi destinati non ad accomunare tutte le fattispecie sotto una medesima disciplina, ma a trovare distinta considerazione nell'ambito delle diverse disposizioni attuative della delega. La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, pertanto, non imponeva affatto al legislatore delegato di disciplinare la tassa per l'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture tenendo conto dei criteri di "carattere generale" dettati dalla stessa legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui stabilisce i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione permanente, del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi, in violazione delle linee direttive della delega legislativa conferita con la legge n. 421 del 1992. - Sui criteri di valutazione del vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 425/2000 e n. 276/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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