Corte costituzionale
Sentenza n. 76/2001
Corte cost., sent. 23 marzo 2001, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/2001
- Data di deposito
- 23 marzo 2001
- Data di decisione
- 19 marzo 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:76
Norme oggetto del giudizio
- decreto G.I.P. Tribunale di Monza del 18 giugno 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26101
E' ammissibile nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto l'intervento spiegato dalla parte civile costituita nel procedimento penale a carico di un consigliere regionale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto, ove si ritenesse precluso tale intervento nel giudizio costituzionale, finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità per la parte di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti. - Sulla 'ratio' della preclusione, in generale, dell'intervento nel giudizio costituzionale spiegato da soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto, v. sentenze (qui richiamate) n. 426/1999 e n. 35/1999, n. 375/1997; n. 419/1995.
Massima n. 26102
In relazione a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, non può essere invocata la garanzia costituzionale della "irresponsabilità" per le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, quando risulti evidente - come nel caso all'esame - la valenza esclusivamente "politica" delle opinioni espresse dal consigliere regionale, che sono del tutto avulse dalle funzioni consiliari e da qualsiasi atto tipico svolto nel relativo esercizio, neppure indirettamente evocato. Di conseguenza spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, emettere il decreto che dispone il giudizio, nel procedimento penale a carico del consigliere della Regione Veneto per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. - In tema di garanzia della insindacabilità sancita per i parlamentari dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono richiamate le sentenze n. 56/2000 e n. 58/2000, n. 320/2000 e n. 321/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Monza, emettere il
decreto che dispone il giudizio, impugnato con il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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