Corte costituzionale

Sentenza n. 76/2001

Corte cost., sent. 23 marzo 2001, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/2001
Data di deposito
23 marzo 2001
Data di decisione
19 marzo 2001
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:76

Norme oggetto del giudizio

  • decreto G.I.P. Tribunale di Monza del 18 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26101

E' ammissibile nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto l'intervento spiegato dalla parte civile costituita nel procedimento penale a carico di un consigliere regionale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto, ove si ritenesse precluso tale intervento nel giudizio costituzionale, finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità per la parte di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti. - Sulla 'ratio' della preclusione, in generale, dell'intervento nel giudizio costituzionale spiegato da soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto, v. sentenze (qui richiamate) n. 426/1999 e n. 35/1999, n. 375/1997; n. 419/1995.

Massima n. 26102

In relazione a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, non può essere invocata la garanzia costituzionale della "irresponsabilità" per le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, quando risulti evidente - come nel caso all'esame - la valenza esclusivamente "politica" delle opinioni espresse dal consigliere regionale, che sono del tutto avulse dalle funzioni consiliari e da qualsiasi atto tipico svolto nel relativo esercizio, neppure indirettamente evocato. Di conseguenza spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, emettere il decreto che dispone il giudizio, nel procedimento penale a carico del consigliere della Regione Veneto per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. - In tema di garanzia della insindacabilità sancita per i parlamentari dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono richiamate le sentenze n. 56/2000 e n. 58/2000, n. 320/2000 e n. 321/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Monza, emettere il

decreto che dispone il giudizio, impugnato con il ricorso di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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