Corte costituzionale
Sentenza n. 436/2001
Corte cost., sent. 28 dicembre 2001, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 436/2001
- Data di deposito
- 28 dicembre 2001
- Data di decisione
- 19 dicembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:436
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
- art. 58, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 26720
Dalla motivazione delle ordinanze di rimessione si evidenzia come il giudice 'a quo' abbia inteso impugnare norma diversa da quella citata nel dispositivo e pertanto deve ritenersi che l’indicazione di quest’ultima sia frutto di un mero 'lapsus calami'. A.M.M.
Massima n. 26721
In materia di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale deve escludersi l’esistenza di una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere la presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Al riguardo, l’art. 159, cod. civ., esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell’autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale e non implica, alla stregua del fenomeno descritto dall’art. 2729 cod. civ., l’esistenza di una tale presunzione; del resto, l’art. 219, secondo comma, cod. civ., il quale prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, opera, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi. Non sono pertanto fondate, in quanto formulate sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’esistenza di detta presunzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 58, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, censurati, per violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, sotto il profilo che non darebbero “rilievo” alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbero al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri di ruolo 164 e 165 del 2001, indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al numero di ruolo 166 del 2001, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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