Corte costituzionale

Sentenza n. 405/2001

Corte cost., sent. 14 dicembre 2001, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/2001
Data di deposito
14 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:405

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26677

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. - In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.

Massima n. 26678

Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità dell’art. 17, primo comma, della legge n. 1204 del 1971 (vedi massima A), va estesa alla corrispondente disposizione (art. 24) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella quale è stato trasfuso il contenuto di quella censurata.

Massima n. 26679

Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità dell’art. 17, primo comma, della legge n. 1204 del 1971 (vedi massima A), va estesa alla corrispondente disposizione (art. 24) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella quale è stato trasfuso il contenuto di quella censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della medesima legge;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze