Corte costituzionale
Sentenza n. 405/2001
Corte cost., sent. 14 dicembre 2001, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 405/2001
- Data di deposito
- 14 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:405
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 26677
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. - In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.
Massima n. 26678
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità dell’art. 17, primo comma, della legge n. 1204 del 1971 (vedi massima A), va estesa alla corrispondente disposizione (art. 24) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella quale è stato trasfuso il contenuto di quella censurata.
Massima n. 26679
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità dell’art. 17, primo comma, della legge n. 1204 del 1971 (vedi massima A), va estesa alla corrispondente disposizione (art. 24) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella quale è stato trasfuso il contenuto di quella censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della medesima legge;
Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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