Corte costituzionale
Sentenza n. 393/2001
Corte cost., sent. 11 dicembre 2001, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 393/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:393
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 9, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 43, comma 7, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26661
La sospensione della facoltà di opzione per la prosecuzione del servizio oltre i limiti di vecchiaia e la neutralizzazione delle opzioni già esercitate con la previsione di una risoluzione immediata del rapporto senza preavviso, disposte dalla norma censurata per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a., sono misure speciali e transitorie, adottate nel quadro della concertazione sindacale, che trovano la loro giustificazione nelle esigenze congiunturali di risanamento dell’azienda, e che non ledono - alla luce del principio dell’interpretazione conforme a Costituzione - né l’autonomia sindacale, né diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori, né la libertà di iniziativa economica dell’azienda. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione. - Sul principio dell’interpretazione conforme a Costituzione v., 'ex plurimis', sentenze n. 190/2000 e n. 520/2000. - In materia di prepensionamento, v. sentenza n. 456/1990. - In materia di autonomia sindacale, v. sentenze n. 419/2000 e n. 697/1988. - Sulla insussistenza della garanzia costituzionale in relazione all’aspettativa del lavoratore a raggiungere il massimo dell’anzianità contributiva, v., 'ex plurimis', ordinanza n. 195/2000. M.F.
Massima n. 26662
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, - che dispone per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. la cessazione della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di vecchiaia, per il periodo che va dall’entrata in vigore della legge fino al 1° gennaio 2002 – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti tutti i giudizi 'a quibus' concernono vicende di dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. collocati a riposo d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 1998, non convertito, e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma impugnata. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal
Tribunale di Messina e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze
indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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