Corte costituzionale

Sentenza n. 354/2001

Corte cost., sent. 7 novembre 2001, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
354/2001
Data di deposito
7 novembre 2001
Data di decisione
6 novembre 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:354

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 3-bis, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 26601

La norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. - Sulla “immedesimazione” fra società in accomandita semplice e socio, sia pure agli specifici fini tributari, v. ord. 53/2001. M.F.

Massima n. 26602

Non ha pregio la censura sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, avverso la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati a fini IRPEF del socio accomandante di società in accomandita semplice, sul presupposto che al sistema contributivo non possa concorrere un reddito non di lavoro. Infatti, per un verso, all’onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa in virtù dell’art. 5 della legge n. 233 del 1990; e per altro aspetto, vige in materia, per effetto delle più recenti riforme, una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione. M.F.

Massima n. 26603

Non è fondata la censura di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - concernente la sottoposizione a contribuzione INPS dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all’art. 53 della Costituzione. Infatti, il riferimento a tale parametro è da ritenersi inconferente a causa della non assimilabilità all’imposizione tributaria vera e propria della contribuzione previdenziale. - V. sentenza n. 178/2000. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di

Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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