Corte costituzionale
Sentenza n. 354/2001
Corte cost., sent. 7 novembre 2001, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/2001
- Data di deposito
- 7 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:354
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 3-bis, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 26601
La norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. - Sulla “immedesimazione” fra società in accomandita semplice e socio, sia pure agli specifici fini tributari, v. ord. 53/2001. M.F.
Massima n. 26602
Non ha pregio la censura sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, avverso la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati a fini IRPEF del socio accomandante di società in accomandita semplice, sul presupposto che al sistema contributivo non possa concorrere un reddito non di lavoro. Infatti, per un verso, all’onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa in virtù dell’art. 5 della legge n. 233 del 1990; e per altro aspetto, vige in materia, per effetto delle più recenti riforme, una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione. M.F.
Massima n. 26603
Non è fondata la censura di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - concernente la sottoposizione a contribuzione INPS dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all’art. 53 della Costituzione. Infatti, il riferimento a tale parametro è da ritenersi inconferente a causa della non assimilabilità all’imposizione tributaria vera e propria della contribuzione previdenziale. - V. sentenza n. 178/2000. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di
Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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