Corte costituzionale

Sentenza n. 340/2001

Corte cost., sent. 24 ottobre 2001, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/2001
Data di deposito
24 ottobre 2001
Data di decisione
8 ottobre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:340

Norme oggetto del giudizio

  • legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 2, comma 3, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 3, comma 3, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 4, comma 1, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 3, comma 1, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 3, comma 2, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 3, comma 4, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000
  • art. 7, legge provincia Bolzano del 3 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26579

E’ ammissibile la questione di legittimità costituzionale, ancorché riferita all’intero complesso normativo, della legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, per quanto riguarda in particolare la censura, proposta con il ricorso in via di azione avverso le medesima legge, della estraneità della materia (responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia) alla competenza legislativa provinciale; salvo la verifica di costituzionalità, sotto i restanti profili, delle singole previsioni di legge.

Massima n. 26580

Rientra nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano disciplinare la materia della responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che essa sia ricompresa nella previsione statutaria (art. 8) concernente l’«ordinamento degli uffici e del personale». Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore provinciale configurare unitariamente la responsabilità in questione ovvero diversificarla. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale riapprovata il 3 febbraio 2000, impugnata, nel suo complesso, sotto il profilo della estraneità della materia alla competenza della provincia di Bolzano e per aver disciplinato congiuntamente la responsabilità amministrativa di amministratori e personale della Provincia. - V. anche sentenze, qui richiamate, n. 112/1973, e n. 197/2000.

Massima n. 26581

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento, tale disposizione introducendo una tipizzazione dei casi di colpa grave, preclude, nelle singole ipotesi considerate, la configurazione di responsabilità amministrativa per effetto della esclusione della colpa grave che viene ad assumere caratteristiche rigidamente più ristrette.

Massima n. 26582

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all’art. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di espressa previsione di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti, degli «enti» stessi, in quanto tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i principî dell’ordinamento.

Massima n. 26583

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione comporta una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l’aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.

Massima n. 26584

Spetta alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano il potere di regolare la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale [v. massima B] e di conseguenza, non sono fondate le censure prospettate con riguardo al comma 1, al comma 2 e al comma 4 dell’art. 3 della legge provinciale riapprovata il 3 febbraio 2000, concernenti, rispettivamente, la diretta assunzione da parte della Provincia o degli enti provinciali del risarcimento dei danni cagionati a terzi dai rispettivi amministratori e dal rispettivo personale (comma 1) – con relativa autorizzazione a concedere anticipazioni e a transigere le vertenze (comma 2), e con previsione della possibilità per la Provincia, che ne sia richiesta dagli enti pubblici da essa dipendenti, di provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini descritti (comma 4).

Massima n. 26585

Non contrasta con i principî generali la estensione a “persone estranee” delle disposizioni dettate (dalla legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000) in tema di responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale, quando dette persone esercitino pubbliche funzioni non essendo richiesta necessariamente, per l’imputazione della responsabilità amministrativa, l’esistenza di un rapporto d’impiego con l’amministrazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000. - V. anche ordinanza, qui richiamata, n. 157/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali", riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'art. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera predetta legge provinciale e dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, e dell'art. 7, della medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 103, e 97 della Costituzione e all'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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