Corte costituzionale
Sentenza n. 333/2001
Corte cost., sent. 5 ottobre 2001, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/2001
- Data di deposito
- 5 ottobre 2001
- Data di decisione
- 24 settembre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:333
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26561
Va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia. L’ente intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudizio 'a quo', vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione della questione di costituzionalità, mentre, secondo costante giurisprudenza, l’intervento deve basarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta. - V., fra le ultime, ordinanze nn. 456/2000 e 129/1998. M.F.
Massima n. 26562
Inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Infatti, il rimettente, pur affermando che il giudizio pendente dinanzi a lui non può essere definito senza l’applicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali esso si fonda e nemmeno ne chiarisce l’oggetto, venendo in tal modo a precludere la necessaria verifica riguardo all’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione. M.F.
Massima n. 26563
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che pone quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione, dell’ICI e dell’imposta sui redditi relativa ai canoni. Infatti, tale onere, imposto al locatore a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva, ha fini esclusivamente fiscali e risulta privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare, sicché esso si traduce in una preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 24 della Costituzione. - V. precedente conforme sentenza n. 113/1963. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
b) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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