Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2001

Corte cost., sent. 9 febbraio 2001, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2001
Data di deposito
9 febbraio 2001
Data di decisione
25 gennaio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:30

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26042

I criteri di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive non sono estensibili alla conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive per insolvibilità del condannato. E', pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo abbia luogo ancora oggi in ragione di 50.000 per ogni giorno di lavoro, a nulla rilevando che la misura di conversione della pena pecuniaria in detentiva, originariamente stabilita in 25.000, sia stata successivamente elevata a 75.000 per ogni giorno di detenzione. - Sul computo del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, v. sentenza n. 440/1994. M.R.

Massima n. 26043

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa un tetto massimo (sessanta giorni) alla durata del lavoro sostitutivo della pena pecuniaria. Così come prospettata, infatti, la questione condurrebbe ad un intervento additivo in 'malam partem', che si risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato insolvente, non consentito alla Corte costituzionale. - Sulla necessità della previsione d'un tetto massimo per il lavoro sostitutivo, v. ordinanza n. 152/1992. M.R.

Massima n. 26044

Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, dell'art. 103, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa nella misura di 50.000 al giorno il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e misura alternativa del lavoro sostitutivo. Infatti, anche aderendo alla prospettazione del rimettente, la pena pecuniaria concretamente irrogata nel caso di specie era di entità tale da comportare comunque il superamento del tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo, stabilito in sessanta giorni. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale

di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103,

secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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