Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2001
Corte cost., sent. 9 febbraio 2001, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2001
- Data di deposito
- 9 febbraio 2001
- Data di decisione
- 25 gennaio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:30
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26042
I criteri di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive non sono estensibili alla conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive per insolvibilità del condannato. E', pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo abbia luogo ancora oggi in ragione di 50.000 per ogni giorno di lavoro, a nulla rilevando che la misura di conversione della pena pecuniaria in detentiva, originariamente stabilita in 25.000, sia stata successivamente elevata a 75.000 per ogni giorno di detenzione. - Sul computo del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, v. sentenza n. 440/1994. M.R.
Massima n. 26043
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa un tetto massimo (sessanta giorni) alla durata del lavoro sostitutivo della pena pecuniaria. Così come prospettata, infatti, la questione condurrebbe ad un intervento additivo in 'malam partem', che si risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato insolvente, non consentito alla Corte costituzionale. - Sulla necessità della previsione d'un tetto massimo per il lavoro sostitutivo, v. ordinanza n. 152/1992. M.R.
Massima n. 26044
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, dell'art. 103, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa nella misura di 50.000 al giorno il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e misura alternativa del lavoro sostitutivo. Infatti, anche aderendo alla prospettazione del rimettente, la pena pecuniaria concretamente irrogata nel caso di specie era di entità tale da comportare comunque il superamento del tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo, stabilito in sessanta giorni. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale
di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103,
secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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