Corte costituzionale
Sentenza n. 243/2001
Corte cost., sent. 12 luglio 2001, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/2001
- Data di deposito
- 12 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:243
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26416
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma (Propaganda antinazionale) del codice penale - e cioé che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, del codice penale è stata pronunciata con la sentenza n. 87/1966. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271
(Associazioni antinazionali) del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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