Corte costituzionale

Sentenza n. 243/2001

Corte cost., sent. 12 luglio 2001, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/2001
Data di deposito
12 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:243

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26416

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma (Propaganda antinazionale) del codice penale - e cioé che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, del codice penale è stata pronunciata con la sentenza n. 87/1966. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271

(Associazioni antinazionali) del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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