Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2001

Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/2001
Data di deposito
6 luglio 2001
Data di decisione
4 luglio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 64 del 15 gennaio 1994
  • art. 2, legge n. 64 del 15 gennaio 1994
  • art. 7, legge n. 64 del 15 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 26400

La 'ratio' dell'ordine urgente di ritorno del minore illegittimamente separato dal proprio genitore, prevista dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sul riconoscimento delle decisioni in tema di affidamento dei minori, è quella di ripristinare immediatamente la situazione 'quo ante', ed è coerente con tale 'ratio' l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento. Non è di conseguenza fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella parte in cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l'emissione del suddetto ordine. M. R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, dal tribunale per iminorenni di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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