Corte costituzionale

Sentenza n. 207/2001

Corte cost., sent. 26 giugno 2001, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/2001
Data di deposito
26 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 20 giugno 1996
  • art. 23, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 20 giugno 1996
  • art. 23, comma 9, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 20 giugno 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26354

E' rilevante la questione che ha ad oggetto l'art. 23 della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 in materia di appalti di lavori pubblici di interesse regionale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Valle d'Aosta, il tribunale amministrativo rimettente muove da un'interpretazione della normativa denunciata che non solo appare plausibilmente motivata, ma si presenta come l'unica conforme alla lettera e alla 'ratio' della medesima; né può dirsi che la situazione normativa denunciata discenda, non già dalla legge, ma dagli atti amministrativi conseguenziali. Va, conseguentemente, respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione.

Massima n. 26355

In relazione al tema degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, e al rinvio, effettuato dalla legge della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 1996, ad atti della Giunta regionale per la determinazione dei requisiti di accesso all'albo regionale delle imprese, non può ritenersi in contrasto con la Costituzione e, in ispecie, con criteri di ragionevolezza una normativa che stabilisca in via generale i requisiti di accesso all'albo regionale (in particolare il requisito, ove esso fosse legittimamente previsto, della adeguata ed efficiente organizzazione aziendale nel territorio regionale), demandandone poi ad atti amministrativi la precisazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 26356

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione - l'art. 23, commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 nella parte in cui prevede come condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale". Il requisito richiesto dalla normativa regionale equivale, infatti, a discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, contrario al principio di eguaglianza nonché al principio in base al quale non possono essere apposti limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e all'esercizio di professione, impiego o lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, tanto più quando il requisito non sia fondato su alcuna ragione tecnica né possa essere ragionevolmente giustificato in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione. - Sul principio della libera circolazione di persone e cose, secondo l'art. 120 Cost., vincolante anche a Regioni a statuto speciale, v. sentenze (richiamate) n. 12/1963 e n. 168/1987; sull'applicabilità del principio alle attività professionali ed economiche, sentenze (richiamate) n. 6/1956, n. 13/1961, n. 168/1987, n. 372/1989 e n. 362/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nella parte in cui prevede come condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale";

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della predetta legge regionale della Valle d'Aosta n. 12 del 1996, per la parte non colpita dalla dichiarazione di illegittimità di cui al capo a sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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