Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2001
Corte cost., sent. 14 giugno 2001, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2001
- Data di deposito
- 14 giugno 2001
- Data di decisione
- 6 giugno 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, legge della Regione Veneto n. 19 del 28 aprile 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26317
Il divieto di esportazione - che, all'evidenza, non è riferibile alla circolazione dei beni tra Stati - con riguardo ai materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie per la realizzazione di impianti di acquacoltura, posto dalla legge della Regione Veneto n. 19 del 1998, non incide sui rapporti tra privati oltrepassando i limiti desumibili dall'art. 117 della Costituzione, dal momento che la disciplina regionale dell'attività agricola relativa alla costruzione degli impianti di acquacoltura, incidente anche sull'assetto del territorio, rientra indubbiamente nella competenza delle Regioni, le quali, quindi, ben possono regolamentare l'utilizzazione dei terreni interessati da quegli impianti. - Sul divieto, per le regioni, di legiferare in materia di diritto privato, sentenze n. 164/2000, n. 379/1994, n. 391/1989.
Massima n. 26330
Il divieto di esportazione dei materiali di risulta, secondo quanto dispone l'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19, lungi dal sopprimere la libertà di iniziativa economica in relazione all'attività di acquacoltura, si limita a regolarne l'esercizio, ponendo condizioni che, finalizzate come sono alla tutela dell'ambiente, non appaiono irragionevoli. - Sul limite dell'utilità sociale all'iniziativa economica privata previsto dall'art. 41 Cost., funzionale anche alla tutela dell'ambiente, v. sentenza, richiamata, n. 196/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile
1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della
fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque marittime ed interne della Regione Veneto), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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