Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2001

Corte cost., sent. 14 giugno 2001, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/2001
Data di deposito
14 giugno 2001
Data di decisione
6 giugno 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, legge della Regione Veneto n. 19 del 28 aprile 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26317

Il divieto di esportazione - che, all'evidenza, non è riferibile alla circolazione dei beni tra Stati - con riguardo ai materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie per la realizzazione di impianti di acquacoltura, posto dalla legge della Regione Veneto n. 19 del 1998, non incide sui rapporti tra privati oltrepassando i limiti desumibili dall'art. 117 della Costituzione, dal momento che la disciplina regionale dell'attività agricola relativa alla costruzione degli impianti di acquacoltura, incidente anche sull'assetto del territorio, rientra indubbiamente nella competenza delle Regioni, le quali, quindi, ben possono regolamentare l'utilizzazione dei terreni interessati da quegli impianti. - Sul divieto, per le regioni, di legiferare in materia di diritto privato, sentenze n. 164/2000, n. 379/1994, n. 391/1989.

Massima n. 26330

Il divieto di esportazione dei materiali di risulta, secondo quanto dispone l'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19, lungi dal sopprimere la libertà di iniziativa economica in relazione all'attività di acquacoltura, si limita a regolarne l'esercizio, ponendo condizioni che, finalizzate come sono alla tutela dell'ambiente, non appaiono irragionevoli. - Sul limite dell'utilità sociale all'iniziativa economica privata previsto dall'art. 41 Cost., funzionale anche alla tutela dell'ambiente, v. sentenza, richiamata, n. 196/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile

1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della

fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle

acque marittime ed interne della Regione Veneto), sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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