Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2001

Corte cost., sent. 28 maggio 2001, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2001
Data di deposito
28 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:164

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26283

E' sufficiente ad escludere il prospettato difetto di motivazione sulla rilevanza - per aver il giudice rimettente omesso di dar conto di una eccezione di tardività dei ricorsi introduttivi del giudizio innanzi a sè pendente - il fatto che lo stesso rimettente qualifichi esplicitamente come tempestivi i ricorsi proposti dai contribuenti. M.F.

Massima n. 26284

Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, <<perchè prospettata "alternativamente" nei confronti di più disposizioni legislative>>. Infatti, la questione sollevata - concernente la possibilità di adeguare il valore dichiarato dal contribuente, per il pagamento dell'imposta di successione sugli immobili, alla stima successivamente effettuata dall'UTE - investe effettivamente entrambe le norme censurate. M.F.

Massima n. 26285

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sollevata con riferimento ad una disposizione - art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 - concernente la dichiarazione e l'eventuale accertamento del valore iniziale dei cespiti immobiliari ai fini INVIM, mentre risulta inequivocabilmente dall'ordinanza di rimessione che i giudizi 'a quibus' hanno ad oggetto una controversia in tema di determinazione del valore finale di un immobile caduto in successione. M.F.

Massima n. 26286

L'istituto della valutazione automatica dei beni immobili ai fini dell'imposta sulle successioni non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengono congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Poiché tutti i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi di tale regime, non sussiste disparità di trattamento - quanto agli esiti - tra i contribuenti che scelgono di rendere la propria dichiarazione non rettificabile e quelli che, invece, dichiarando un valore inferiore a quello determinato automaticamente, scelgono di restare soggetti alla rettificabilità della loro denuncia in funzione del valore successivamente accertato dall'UTE. Conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il contribuente che si avvale del regime della valutazione automatica non può adeguare il maggior valore dichiarato a quello minore successivamente accertato dall'UTE. - Cfr. sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991. M.F.

Massima n. 26292

Escluso che la valutazione automatica dei beni immobili costituisca un sistema legale di determinazione dei valori imponibili ai fini dell'imposta di successione, e restando, per contro, fermo il criterio del valore venale, non può ritenersi in contrasto con i principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, la previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stesso contribuente, pur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall'UTE. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. - Sulla valutazione automatica dei beni immobili, v. richiamate sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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