Corte costituzionale
Sentenza n. 158/2001
Corte cost., sent. 22 maggio 2001, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/2001
- Data di deposito
- 22 maggio 2001
- Data di decisione
- 10 maggio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 16, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 26252
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, sedicesimo comma - recte: diciasettesimo comma -, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - in riferimento agli artt. 36, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria. Infatti, da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell'ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed obblighi. D'altro lato, la garanzia del riposo annuale - imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente - non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta, dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità. - Per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo di questa sentenza, v. ordinanza n. 294/2001. - Sulla equiparazione sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali tra normale lavoro subordinato e lavoro dei detenuti v. le richiamate sentenze n. 103/1984, n. 1087/1988 e n. 26/1999. - Sulla irrinunciabilità del diritto al riposo annuale v. richiamata sentenza n. 189/1980. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo
annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività
lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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