Corte costituzionale

Sentenza n. 158/2001

Corte cost., sent. 22 maggio 2001, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/2001
Data di deposito
22 maggio 2001
Data di decisione
10 maggio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 16, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 26252

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, sedicesimo comma - recte: diciasettesimo comma -, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - in riferimento agli artt. 36, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria. Infatti, da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell'ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed obblighi. D'altro lato, la garanzia del riposo annuale - imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente - non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta, dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità. - Per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo di questa sentenza, v. ordinanza n. 294/2001. - Sulla equiparazione sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali tra normale lavoro subordinato e lavoro dei detenuti v. le richiamate sentenze n. 103/1984, n. 1087/1988 e n. 26/1999. - Sulla irrinunciabilità del diritto al riposo annuale v. richiamata sentenza n. 189/1980. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo

annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività

lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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