Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2001

Corte cost., sent. 15 maggio 2001, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2001
Data di deposito
15 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, lettera c), legge n. 55 del 19 marzo 1990
  • art. 1, legge n. 475 del 13 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26201

Si collocano su un piano diverso quanto a 'ratio' giustificativa le fattispecie di incandidabilità, e quindi di ineleggibilità, per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e quella di interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria. Le prime, infatti - a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici - non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive. Conseguentemente, non è fondata la questione di costituzionalità concernente la mancata estensione alle fattispecie di ineleggibilità di cui al censurato art. 15, del regime della sospensione condizionale della pena operante con riguardo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La questione non è, inoltre, fondata anche sotto il profilo della pretesa violazione del principio di rieducatività della pena - attenendo le ineleggibilità in questione ai requisiti di accesso alle cariche elettive e non alle conseguenze penali dei reati - e sotto il profilo, non sostenuto da adeguata motivazione, della lesione del diritto di accesso alle cariche elettive. - Sulla diversa 'ratio' delle fattispecie a confronto v. le richiamate sentenze n. 118 e 295/1994; e con specifico riguardo al parametro dell'art. 51, primo comma, Cost. v. le richiamate sentenze n. 407/1992, n. 197, n. 218 e n. 288/1993, n. 118 e n. 295/1994, n. 141/1996. M.F.

Massima n. 26202

L'ineleggibilità sancita dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 non ha a che fare con il trattamento penale o con le conseguenze penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di accesso alle cariche elettive. Pertanto, non è fondata la censura per disparità di trattamento mossa al detto art. 15 in ragione della pretesa assenza di una limitazione temporale alla ineleggibilità da esso prevista, rispetto alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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