Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2001
Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2001
- Data di deposito
- 4 gennaio 2001
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 89, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
Parametri
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 5, eseguita, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 26008
Restituzione atti al giudice rimettente perchè riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nella parte in cui preclude solo ai "vecchi creditori" di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e dispone che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un procedimento non giurisdizionale ma amministrativo, non vincolato a termini di durata prefissati per legge, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 24 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento tra categorie di creditori e la privazione del "bene-titolo di credito" e del diritto di difesa. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, oltre a prevedere all'articolo 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un'autonoma disciplina dell'intera materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Reggio
Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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