Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
Parametri
- art. 6, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 87, Costituzione
- art. 4, legge n. 249 del 18 marzo 1968
Massime
Massima n. 26074
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concernenti la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato). Le norme censurate, infatti: (a) non sono state emesse in difetto di delega, in quanto la legge delega (legge n. 249 del 1968) non contiene ostacoli nè letterali, nè sistematici, per ritenere che, sulla base di essa, il Governo fosse abilitato a riordinare i procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi; (b) non ha mancato di fissare principi e criteri direttivi idonei ad orientare e indirizzare l'attività legislativa delegata; (c) non ledono le attribuzioni del Capo dello Stato, in quanto molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello Stato non soltanto regolamenti, ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della pubblica amministrazione. - Sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi, v. sentenza n. 298/1986. - Sulla ammissibilità dell'attribuzione al Capo dello Stato della firma di provvedimenti amministrativi, v. sentenza n. 35/1962. - Sui caratteri del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. sentenze n. 1/1964 e n. 298/1986. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14
del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in
riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata
di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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