Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/2001

Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
52/2001
Data di deposito
6 marzo 2001
Data di decisione
21 febbraio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 36, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 3-bis, legge n. 140 del 28 maggio 1997
  • art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26067

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede la estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto la condanna dell'Inps al pagamento delle provvidenze spettanti agli assicurati per effetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale; infatti identica questione è stata già decisa con la sentenza n. 310 del 2000. M.R.

Massima n. 26068

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Tale questione infatti, essendo logicamente subordinata a quella, congiuntamente proposta, relativa all'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, perde ogni rilevanza in conseguenza della declaratoria di manifesta infondatezza della questione sovraordinata. - Sul difetto di rilevanza delle questioni subordinate, si veda l'ordinanza n. 534/2000. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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