Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/2001
Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/2001
- Data di deposito
- 6 marzo 2001
- Data di decisione
- 21 febbraio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 36, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 3-bis, legge n. 140 del 28 maggio 1997
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26067
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede la estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto la condanna dell'Inps al pagamento delle provvidenze spettanti agli assicurati per effetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale; infatti identica questione è stata già decisa con la sentenza n. 310 del 2000. M.R.
Massima n. 26068
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Tale questione infatti, essendo logicamente subordinata a quella, congiuntamente proposta, relativa all'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, perde ogni rilevanza in conseguenza della declaratoria di manifesta infondatezza della questione sovraordinata. - Sul difetto di rilevanza delle questioni subordinate, si veda l'ordinanza n. 534/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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