Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/2001

Corte cost., ord. 28 dicembre 2001, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
441/2001
Data di deposito
28 dicembre 2001
Data di decisione
19 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:441

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26727

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la richiesta estensione dell’istituto dell’incompatibilità del giudice non si adegua al caso in cui questi, chiamato a giudicare alcuni imputati con il rito abbreviato, nell’ambito di un precedente procedimento penale abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo fatto-reato; ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l’eventuale pregiudizio all’imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell’astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.). - Per l’applicazione degli istituti dell’astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze (qui richiamate) n. 283/2000 e n. 113/2000, n. 351/1997, n. 308/1997, n. 307/1997 e n. 306/1997; ordinanze n. 431/1999, n. 277/1999, n. 178/1999 e n. 133/1999. - Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999 (qui richiamate). - Sul principio del giusto processo realizzato attraverso gli strumenti dell’astensione e della ricusazione, v. sentenze n. 113/2000 e n. 283/2000 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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