Corte costituzionale
Ordinanza n. 441/2001
Corte cost., ord. 28 dicembre 2001, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 441/2001
- Data di deposito
- 28 dicembre 2001
- Data di decisione
- 19 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:441
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26727
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la richiesta estensione dell’istituto dell’incompatibilità del giudice non si adegua al caso in cui questi, chiamato a giudicare alcuni imputati con il rito abbreviato, nell’ambito di un precedente procedimento penale abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo fatto-reato; ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l’eventuale pregiudizio all’imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell’astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.). - Per l’applicazione degli istituti dell’astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze (qui richiamate) n. 283/2000 e n. 113/2000, n. 351/1997, n. 308/1997, n. 307/1997 e n. 306/1997; ordinanze n. 431/1999, n. 277/1999, n. 178/1999 e n. 133/1999. - Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999 (qui richiamate). - Sul principio del giusto processo realizzato attraverso gli strumenti dell’astensione e della ricusazione, v. sentenze n. 113/2000 e n. 283/2000 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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