Corte costituzionale
Ordinanza n. 434/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 434/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:434
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 186 del 27 aprile 1982
- art. 15, legge n. 186 del 27 aprile 1982
- tabella A, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 26717
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 e della allegata tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, nelle parti in cui pongono “su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni organiche numericamente differenziate” e stabiliscono la non fungibilità tra le due categorie, anche per le funzioni, rendendo in tal modo inapplicabile ai magistrati amministrativi la norma che, per i magistrati ordinari, prevede la cd. “reversibilità delle funzioni” (art. 21-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992). La mancanza di omogeneità tra le figure di magistrati poste a raffronto, differenziate per ambiti e forme di esercizio della funzione giurisdizionale e per la previsione, riguardo alle magistrature diverse da quella ordinaria, di discipline specifiche quanto alla loro organizzazione e alle relative garanzie costituzionali, basta a negare l’asserita violazione del principio di eguaglianza. Il contrasto con il principio di buon andamento risulta poi affermato in modo apodittico, mentre il richiamo all’art. 107, terzo comma, Cost. è improprio ed erroneo, in quanto, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, esso riguarda esclusivamente la magistratura ordinaria. - Sulle differenze tra magistratura ordinaria e altre magistrature, v., 'ex plurimis', ordinanza n. 542/2000 e sentenza n. 1/1978; con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le ordinanze n. 204/2001, n. 296/2000 e la sentenza n. 34/1999; riguardo alle garanzie di indipendenza e imparzialità della magistratura, v. l’ordinanza n. 542/2000 e la sentenza n. 433/2000. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali) e della allegata tabella A,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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