Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/2001

Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
420/2001
Data di deposito
21 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:420

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26701

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia nella parte in cui non consentono al giudice di appello di rifiutare l’ammissione al giudizio abbreviato, allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo l’ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano “in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione dell’istruttoria”. Infatti il rimettente nel prospettate due distinti interventi di tipo additivo in rapporto di necessaria alternatività logico-giuridica fra loro, non chiarisce a quale fra le due soluzioni attribuisca carattere prioritario, sicché la questione appare prospettata in modo ancipite. - Sulla manifesta infondatezza di questioni prospettate in modo ancipite, v. 'ex plurimis', ordinanze n. 78/2000 e n. 418/2000. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter comma 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze