Corte costituzionale
Ordinanza n. 420/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 420/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:420
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- legge n. 144 del 5 giugno 2000
- art. 438, comma 5, codice di procedura penale
- art. 603, comma 1, codice di procedura penale
- art. 603, comma 3, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 26701
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia nella parte in cui non consentono al giudice di appello di rifiutare l’ammissione al giudizio abbreviato, allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo l’ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano “in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione dell’istruttoria”. Infatti il rimettente nel prospettate due distinti interventi di tipo additivo in rapporto di necessaria alternatività logico-giuridica fra loro, non chiarisce a quale fra le due soluzioni attribuisca carattere prioritario, sicché la questione appare prospettata in modo ancipite. - Sulla manifesta infondatezza di questioni prospettate in modo ancipite, v. 'ex plurimis', ordinanze n. 78/2000 e n. 418/2000. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter comma 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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