Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/2001

Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
410/2001
Data di deposito
14 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:410

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26685

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria previsto per i contratti locatizi ad uso abitativo. Posto infatti che la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono affatto omogenee, venendo in considerazione, nell’un caso quell’interesse primario della persona alla abitazione, mancante, per definizione nell’altro, non può ritenersi né irragionevolmente discriminatoria la disciplina che ha inteso apprestare all’interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all’interesse economico del conduttore di immobili ad uso non abitativo, né lesiva del diritto di difesa la limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa a tutela dell’interesse primario della persona all’abitazione. - V. sentenza n. 94/1996 e ordinanze n. 448/1998 e n. 305/1998. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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