Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/2001

Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 400

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
400/2001
Data di deposito
11 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:400

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26672

Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata i riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., motivato dalla non necessità dell’integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e

442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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