Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/2001

Corte cost., ord. 28 novembre 2001, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
378/2001
Data di deposito
28 novembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:378

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26633

Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen., denunziato, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui accorda al coimputato o all’imputato di reato connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa. A.M.M.

Massima n. 26634

Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, denunziato, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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