Corte costituzionale
Ordinanza n. 378/2001
Corte cost., ord. 28 novembre 2001, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 378/2001
- Data di deposito
- 28 novembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 210, comma 4, codice di procedura penale
- art. 210, comma 1, codice di procedura penale
- art. 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26633
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen., denunziato, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui accorda al coimputato o all’imputato di reato connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa. A.M.M.
Massima n. 26634
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, denunziato, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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