Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/2001
Corte cost., ord. 16 novembre 2001, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/2001
- Data di deposito
- 16 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:368
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- legge n. 30 del 28 febbraio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26618
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il titolo di proprietà opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell’ente impositore debba avere data certa anteriore non al pignoramento ma all’anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva. Infatti, il giudice 'a quo' solleva la questione di legittimità costituzionale concernente la data del titolo invocato dal terzo opponente, che si afferma consistente in un contratto di comodato, senza affrontare l’esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneità e della sufficienza del titolo medesimo ai fini della dimostrazione della proprietà dei beni. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nel testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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