Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/2001

Corte cost., ord. 24 ottobre 2001, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
343/2001
Data di deposito
24 ottobre 2001
Data di decisione
8 ottobre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, ultimo periodo, legge n. 205 del 21 luglio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26735

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 e 3 e 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti: a) rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia (nella specie pensionistica) la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale) destinato a pronunciare in sede cautelare, o a giudicare sui ricorsi della stessa materia, con il generale limite - che nella specie non risulta violato - della non palese arbitrarietà e irragionevolezza; b) è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione espresso nell'art. 97 della Costituzione; c) non è tenuto il legislatore, nella sua discrezionalità, ad osservare una uniformità tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali anche nell'ambito della stessa giurisdizione. - In tema di accelerazione e semplificazione dei ricorsi "in primo grado", v. sentenza n. 427/1999. - Sulla regola della precostituzione del giudice v. ordinanza n. 159/2000, e sulla sufficienza di criteri oggettivi e generali v. ordinanza n. 176/1998, sentenze n. 419/1998, n. 217/1993, n. 269/1992, ordinanza n. 257/1995. - Sulla posizione del giudice monocratico rispetto al giudice collegiale, v. sentenza n. 272/1998. - Sulla inapplicabilità alla giurisdizione del parametro concernente il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, v. ordinanze n. 490/2000, n. 30/2000, n. 11/1999, n. 272/1998, n. 189/1997, n. 103/1997, n. 7/1997, sentenze n. 122/1997, n. 281/1995, n. 376/1993. - Sul buon andamento e imparzialità riferiti alla funzione giurisdizionale, v. sentenza n. 387/1999. - Sull'autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, v. ordinanze n. 30/2000, n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998; sulla rilevanza delle speciali esigenze dei singoli procedimente, a proposito del diritto di difesa, purché non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, v. sentenze n. 119/1995 e n. 220/1994. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevate, in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione e agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, e sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Testo integrale

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