Corte costituzionale
Ordinanza n. 343/2001
Corte cost., ord. 24 ottobre 2001, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 343/2001
- Data di deposito
- 24 ottobre 2001
- Data di decisione
- 8 ottobre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, ultimo periodo, legge n. 205 del 21 luglio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26735
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 e 3 e 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti: a) rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia (nella specie pensionistica) la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale) destinato a pronunciare in sede cautelare, o a giudicare sui ricorsi della stessa materia, con il generale limite - che nella specie non risulta violato - della non palese arbitrarietà e irragionevolezza; b) è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione espresso nell'art. 97 della Costituzione; c) non è tenuto il legislatore, nella sua discrezionalità, ad osservare una uniformità tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali anche nell'ambito della stessa giurisdizione. - In tema di accelerazione e semplificazione dei ricorsi "in primo grado", v. sentenza n. 427/1999. - Sulla regola della precostituzione del giudice v. ordinanza n. 159/2000, e sulla sufficienza di criteri oggettivi e generali v. ordinanza n. 176/1998, sentenze n. 419/1998, n. 217/1993, n. 269/1992, ordinanza n. 257/1995. - Sulla posizione del giudice monocratico rispetto al giudice collegiale, v. sentenza n. 272/1998. - Sulla inapplicabilità alla giurisdizione del parametro concernente il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, v. ordinanze n. 490/2000, n. 30/2000, n. 11/1999, n. 272/1998, n. 189/1997, n. 103/1997, n. 7/1997, sentenze n. 122/1997, n. 281/1995, n. 376/1993. - Sul buon andamento e imparzialità riferiti alla funzione giurisdizionale, v. sentenza n. 387/1999. - Sull'autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, v. ordinanze n. 30/2000, n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998; sulla rilevanza delle speciali esigenze dei singoli procedimente, a proposito del diritto di difesa, purché non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, v. sentenze n. 119/1995 e n. 220/1994. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevate, in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione e agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, e sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Testo integrale
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