Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/2001

Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
332/2001
Data di deposito
27 settembre 2001
Data di decisione
24 settembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:332

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26557

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione in quanto la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, violerebbe il precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei casi nei quali tale atto è consentito. Infatti, avendo il giudice 'a quo' totalmente omesso di indicare le ragioni per cui la perquisizione “presso il bar dell’indagato” dovesse essere qualificata come perquisizione domiciliare, l’atto di rimessione risulta, 'in parte qua', del tutto privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza. M.F.

Massima n. 26558

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui “consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla”. Infatti, la soluzione prospettata dal giudice 'a quo' finisce per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: sicché l’accoglimento del quesito comporterebbe l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative. M.F.

Massima n. 26559

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento all’art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto, pur avendo la legge delega previsto che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza, ha stabilito che continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all’art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931. Infatti, la disposizione di cui al citato art. 41 appare giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria “in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale”. - V. precedenti citati sentenze n. 110/1976 e n. 173/1974. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, rispettivamente in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze