Corte costituzionale
Ordinanza n. 332/2001
Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 332/2001
- Data di deposito
- 27 settembre 2001
- Data di decisione
- 24 settembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- codice di procedura penale n. 191
- art. 225, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
Parametri
- art. 14, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, numero 31, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 26557
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione in quanto la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, violerebbe il precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei casi nei quali tale atto è consentito. Infatti, avendo il giudice 'a quo' totalmente omesso di indicare le ragioni per cui la perquisizione “presso il bar dell’indagato” dovesse essere qualificata come perquisizione domiciliare, l’atto di rimessione risulta, 'in parte qua', del tutto privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza. M.F.
Massima n. 26558
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui “consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla”. Infatti, la soluzione prospettata dal giudice 'a quo' finisce per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: sicché l’accoglimento del quesito comporterebbe l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative. M.F.
Massima n. 26559
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento all’art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto, pur avendo la legge delega previsto che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza, ha stabilito che continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all’art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931. Infatti, la disposizione di cui al citato art. 41 appare giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria “in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale”. - V. precedenti citati sentenze n. 110/1976 e n. 173/1974. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, rispettivamente in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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